NOTA: Questa elencazione ha mera natura informativa ed esemplificativa senza pretesa di completezza. Per prendere visione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP e degli eventuali atti amministrativi inerenti la gestione si rimanda alla sezione: Aspetti normativi e regolamenti. Per eventuali chiarimenti e delucidazioni si prega di contattare gli uffici dell’AMP.
Nell’Area Marina Protetta non è consentito:
- l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari;
- la navigazione alle navi da diporto.
In zona A
Non è consentita la navigazione a remi, a vela, a pedali e a motore, nonchè l’ancoraggio e l’ormeggio.
Ai fini dello svolgimento delle visite guidate subacquee nella zona A, l’ormeggio è consentito, ai gavitelli allo scopo predisposti al confine con la zona B, ormeggiando una singola imbarcazione o al massimo 2 natanti contemporaneamente.
In zona B e C
Non è consentito l’accesso alle grotte marine a natanti/imbarcazioni sia a remi sia a motore.
In zona B
- è consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
- è consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore a 5 nodi (= 9,26 km/h circa), ai natanti e alle imbarcazioni;
- non è consentito l’ancoraggio.
In zona C
- è consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
- è consentita la navigazione a motore, ai natanti e alle imbarcazioni , a velocità non superiore a 10 nodi (= 18,52 km/h circa), in assetto dislocante;
- è consentito l’ancoraggio a natanti e imbarcazioni, compatibilmente alle ordinanze della competente Autorità marittima, salvo che nelle aree particolarmente sensibili dove sono presenti praterie di Posidonia oceanica, individuate e segnalate dal medesimo Ente gestore (V. sezione “Area di No ancoraggio in zona C“).
Dal 1 maggio al 30 settembre, non è consentito il transito di natanti e imbarcazioni nel tratto di mare dell’Area Marina Protetta compreso tra l’isola di Bergeggi e la costa prospiciente, ad eccezione dei natanti condotti a remi e a pedali.
Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l’Ente gestore può, con successivo provvedimento, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto.
Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.