Con il termine “diportismo” si intende la navigazione da diporto; secondo il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da Diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della legge 8/07/2003 n. 172) i mezzi atti alla navigazione si suddividono in:
a) unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 m;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo e lunghezza superiore a 10 m e fino a 24m;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto con remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10m.
Per le imbarcazioni e le navi da diporto è obbligatoria l’iscrizione sui registri tenuti dalle Capitanerie di Porto.
Tabella riassuntiva:
Attività | Zona | ||
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A | B | C | |
Navigazione a remi e a pedali | |||
Navigazione unità navali di l.f.t. fino a 10m | |||
Navigazione unità navali di l.f.t. > 10m e < 24m | |||
Navigazione unità navali di l.f.t. oltre i 24m | |||
Ancoraggio di unità navali fino a 24m | |||
Ormeggio di unità navali di l.f.t. fino a 24m | |||
Moto d’acqua (o acquascooter) e simili | |||
Sci nautico e sport acquatici similari | |||
Attività professionali di ripresa (fotografica, cinematografica e televisiva) |
Legenda |
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Consentito |
Regolamentato |
Non consentito |