Diporto nautico

Con il termine “diportismo” si intende la navigazione da diporto; secondo il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da Diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della legge 8/07/2003 n. 172) i mezzi atti alla navigazione si suddividono in:

a) unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 m;

c) imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo e lunghezza superiore a 10 m e fino a 24m;

d) natante da diporto: ogni unità da diporto con remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10m.

Per le imbarcazioni e le navi da diporto è obbligatoria l’iscrizione sui registri tenuti dalle Capitanerie di Porto.

Tabella riassuntiva:

Attività Zona
A B C
Navigazione a remi e a pedali
Navigazione unità navali di l.f.t. fino a 10m
Navigazione unità navali di l.f.t. > 10m e < 24m
Navigazione unità navali di l.f.t. oltre i 24m
Ancoraggio di unità navali fino a 24m
Ormeggio di unità navali di l.f.t. fino a 24m
Moto d’acqua (o acquascooter) e simili
Sci nautico e sport acquatici similari
Attività professionali di ripresa
(fotografica, cinematografica e televisiva)

 

Legenda
Consentito
Regolamentato
Non consentito
mappa area marina protetta bergeggi